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Statuto ASAMSI
Art. 1) Denominazione e sede
L'associazione è denominata "Associazione per lo
Studio delle Atrofie Muscolari Spinali Infantili" (Organizzazione
Non Lucratiuva di Utilità Sociale) ed ha sede in Faenza
presso la Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato.
Ogni eventuale futuro cambio di sede non necessita modifiche
del presente statuto.
Art.
2) Scopo
L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio delle Atrofie
Muscolari Spinali Infantili e del loro trattamento.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza
socio sanitaria a favore di persone affette da Atrofia Muscolare
spinale.
L'Associazione è apolitica.
Per il perseguimento dello scopo sociale l'Associazione potrà,
anche in unione con altri soggetti pubblici o privati e in
particolare con istituti universitari di ricerca, promuovere
attività e realizzare forme di collaborazione per lo
sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento
delle finalità sopra precisate stipulando apposite
convenzioni.
L'Associazione esplica i propri scopi senza limiti territoriali.
L'associazione non può svolgere attività diverse
da quelle da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle
ad esse direttamente connesse.
Art.
3) Durata
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31
dicembre 2020 salvo proroga dell'assemblea.
Art.
4) Patrimonio ed entrate dell'Associazione
a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da
beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi
titolo, da elargizioni, o contributi da parte di enti pubblici
e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
b) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone
delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono
all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli eventuali altri mezzi finanziari derivanti dalle iniziative
prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
c) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota
di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione
all'Associazione e la quota annuale all'Associazione.
d) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi
entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra
determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono
comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili
ne ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di
scioglimento dell'Associazione ne in caso di morte del socio,
di recesso o di esclusione dalla Associazione, può
pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto
versato all'Associazione.
e) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione
e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibile a terzi, ne per successione a titolo particolare
ne per successione a tritolo universale, ne per atto tra vivi,
ne a causa di morte.
Art.
5) Fondatori, Soci, Benemeriti
a) Sono aderenti dell’Associazione:
- i Fondatori;
- i Soci dell’Associazione;
- i Benemeriti dell’Associazione.
b) L’adesione all’Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
c) L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato
maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Nel caso in cui l'Associato sia minorenne sarà rappresentato
da un genitore, o da chi ne esercita la patria potestà,
in tutte le funzioni previste dallo statuto.
d) Sono Fondatori coloro che parteciparono alla costituzione
dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione
stessa.
e) Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono
all’Associazione nel corso della sua esistenza.
f) Sono Benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano
versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza
dal Consiglio Direttivo.
g) La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non
implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti
stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare
effettivamente alla vita dell’Associazione.
h) Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere
espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione
di condividere le finalità che l’Associazione
si propone e l’impegno ad approvarne Statuto e Regolamenti.
i) Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande
di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento, in
assenza di un provvedimento di diniego, i cui motivi dovranno
essere esplicitati, esse dovranno intendersi accolte.
l) Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi
momento notificare la sua volontà di recedere dal novero
dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha
effetto immediato.
m) In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento
oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione
può essere escluso con deliberazione del Consiglio
Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo
alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve
contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata
deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni
dell'esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri;
in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione
è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art.
6) Organi dell'Associazione
a) Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo:
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
b) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può
essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata
da criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato
attivo e passivo.
Art. 7) Assemblea
a) L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione
ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
b) L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:
- provvede alla nomina degli Organi dell'Associazione;
- delinea gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- delibera, in convocazione straordinaria, sulle modifiche
al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
dell'Associazione;
- delibera, con maggioranza qualificata di tre quarti, lo
scioglimento e la liquidazione dell'Associazione il cui patrimonio
sarà devoluto, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
a favore di altra istituzione che dia garanzia di proseguire
efficacemente i medesimi scopi della presente Associazione,
nominando il liquidatore che potrà essere un amministratore
uscente.
c) L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta
questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta
da almeno un quarto dei soci con domanda motivata e sottoscritta.
d) L'assemblea si riunisce ove il Consiglio Direttivo riterrà
più opportuno.
e) La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è fatta tramite il bollettino dell'Associazione ove
verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora della riunione
sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle
materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all'Associazione,
nonchè ai componenti del Consiglio Direttivo e dei
Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima della data fissata
per l'adunanza.
f) In prima convocazione l'Assemblea è validamente
costituita quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza
degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza
dei presenti.
g) In seconda convocazione, che non può aver luogo
nello stesso giorno fissato per la prima convocazione (almeno
24 ore di differenza), l'Assemblea è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno
prese a maggioranza dai presenti eccezion fatta per le deliberazioni
riguardanti le modifiche statutarie che verranno adottate
con la presenza di almeno due terzi dei soci e con voto favorevole
della maggioranza dei presenti, e per lo scioglimento dell’Associazione
che verrà adottato con voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci..
h) Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto che
deve esprimere personalmente.
i) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione
si computa come voto negativo. Non è ammesso ,il voto
per corrispondenza.
l) L’Assemblea è presieduta da un Presidente
che verrà nominato dalla maggioranza degli aventi diritto
al voto.
m) Le delibere dell’Assemblea devono constare da un
verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario all’uopo
designato.
Art.
8) Consiglio Direttivo
a) L’Associazione è amministrata da un consiglio
direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da cinque
membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
b) I Consiglieri devono essere aderenti all’Associazione,
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
c) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza
dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende
decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
d) In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro
del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla
sua cooptazione. Il Consigliere cooptato (deve essere il primo
dei non eletti) dura in carica fino alla prossima Assemblea,
al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento
del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere
cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante
il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
e)
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo
il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni
dell’ufficio ricoperto.
f) Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto
secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, in particolare,
il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina dei Rappresentanti di Zona, scelti fra gli Aderenti
all'Associazione, che dureranno in carica fino allo scadere
del mandato del Consiglio di Amministrazione e che avranno
il compito, nell’ambito delle competenze territoriali,
di promuovere in autonomia tutte le iniziative che riterranno
opportune atte a divulgare gli scopi dell’Associazione.
Eventuali proventi derivanti da queste attività dovranno
confluire, dedotte le spese di organizzazione, nel fondo comune
dell’Associazione;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del
rendiconto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea entro il
30 Aprile.
g) Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più
dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente,
anche a estranei il potere di compiere determinati atti o
categorie di atti in nome o per conto dell'Associazione.
h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta
richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dal Collegio
dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione e l'elenco dalle materie da trattare, spedita
a tutti i componenti del Consiglio almeno otto giorni prima
dell'adunanza.
i) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito
ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette
formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti
i suoi membri.
m) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente
o, in caso di assenza, dal Vice Presidente.
n) Il Consiglio direttivo è validamente costituito
qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri.
o) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione
di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità
di voti non prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art.
9) Presidente
a) Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza
dell'Associazione stessa di fronte i terzi e anche in giudizio.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può
attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei
al Consiglio stesso.
b) Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle
direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio Direttivo,
al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività
compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in
casi di necessità ed urgenza il Presidente può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in
tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo
per la ratifica del suo operato.
c) Il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria,
presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto dei
regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la
necessità.
d) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo
e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione
al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di
idonee relazioni.
Art
10) Vice Presidente
a) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio
delle delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice
Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento
del Presidente.
Art.11)
Segretario del Consiglio Direttivo
a) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle
adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva
il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive
che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento
dell'amministrazione dell'Associazione.
b) Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle adunanze
e delle deliberazioni dell'Assemblea, del consiglio Direttivo,
nonchè il libro degli Aderenti all'Associazione.
Art.
12) Libri dell'Associazione
a) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione
tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazione
dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonchè il libro
degli Aderenti all'Associazione.
b) I libri dell'Associazione sono visibile a chiunque ne faccia
motivata istanza.
Art.
13) Collegio dei revisori dei Conti
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti (questi due subentrano in ogni
caso di cessazione di un membro effettivo).
b) L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile
con la carica di Consigliere.
c) I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze
dell'Assemblea, verificano la regolare tenuta della contabilità
dell'Associazione e dei relativi libri.
Art.
14) Collegio dei Probiviri
Tutte le eventualiu controversie tra Associazione ed Associati
o tra Associati, ovvero tra Associazione e suoi Organi, saranno
sottoposte, salvi i divieti di legge, ad un Collegio composto
da tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea e di durata triennale.
Essi decideranno a maggioranza ex bono et aequo, senza alcuna
formalità di procedure.
Il relativo pronunziato sarà inimpugnabile e contrattualmente
vincolante per le parti in lite.
Art.
15) Bilancio consuntivo e preventivo
a) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre
di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio
preventivo e un bilancio consuntivo.
b) I bilanci debbono restare depositati presso la Sede dell'Associazione
nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per
la loro approvazione a disposizione di quanti abbiano motivato
interesse alla loro lettura.
Art.
16) Avanzi di gestione
a) All'Associazione è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione
stessa, a meno che la destinazione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative
di Utilità Sociale (Onlus) che per legge, statuto o
regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
b) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.Art.
17) Scioglimento
a) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione
ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) o a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996
n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
18) Clausola compromissoria
a) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione
o interpretazione del presente statuto e che possa formare
oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio dei
del Collegio dei Probiviri secondo equità e senza formalità
di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
Art.
19) Legge applicabile
a) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di
Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine,
alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.
Questo Statuto è stato modificato e approvato dall'assemblea
Straordinaria dei Soci tenutasi il
21 settembre 2002 a Piombino.
Il Presidente dell'Assemblea
Il Segretario dell'Assemblea
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